IT EN FR DE ES PL PT siamo su facebook scrivici
 Documenti  Regola e Costituzioni  Costituzioni - Capitolo IV  Articolo II 
Documenti
 

Articolo II

La povertà riguardo ai beni e al denaro

62
1. Osserviamo la povertà che abbiamo promesso, memori delle intenzioni e delle parole di san Francesco: “I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun’altra cosa ”.
2. Perciò, come pellegrini e forestieri in questo mondo, mentre siamo in cammino verso la terra dei viventi, serviamo il Signore in povertà ed umiltà.
3. Serviamoci dei beni temporali per le necessità della vita, dell’apostolato, della carità, soprattutto a vantaggio dei poveri.
4. I superiori, personalmente o per mezzo di altri, possono porre gli atti civili relativi ai beni temporali, se e in quanto ciò sia necessario per i frati o per le attività a noi affidate.
5. I superiori maggiori designino le persone fisiche o giuridiche, a nome delle quali vengano registrati davanti alla legge civile i beni a noi affidati.
63
1. Come figli dell’eterno Padre, allontanata ogni ansiosa preoccupazione, riponiamo la nostra fiducia nella Provvidenza divina e affidiamoci alla sua bontà infinita.
2. Non accumuliamo quindi quantità eccessiva di beni materiali, nemmeno di quelli necessari al vitto.
3. Procuriamo, soprattutto con il nostro lavoro, i mezzi e i sussidi necessari alla vita e all’apostolato.
4. E se questi ci venissero a mancare, andiamo con fiducia alla mensa del Signore, secondo le disposizioni della Chiesa universale e locale; in modo tale, però, che, mentre chiediamo agli uomini l’elemosina, diamo loro testimonianza della povertà, della fraternità e della letizia francescana.
64
1. San Francesco, secondo il suo stesso carisma di povertà e di minorità nella Chiesa, comandò ai suoi di non accettare il denaro in nessun modo, perché segno di ricchezza, pericolo di avarizia e strumento di potere e di dominio nel mondo.
2. Ma poiché, per le mutate condizioni dei tempi, l’uso del denaro si è reso indispensabile, i frati, volendo compiere la volontà del Padre, usino il denaro solo come mezzo ordinario di scambio e di vita sociale necessario anche ai poveri, e a norma delle Costituzioni.
65
1. I superiori che, in forza dell’ufficio, hanno il dovere di provvedere premurosamente alle necessità
dei frati, usino il denaro per le necessità della vita e per le opere dell’apostolato e della carità.
2. Per le stesse ragioni, anche gli altri frati, con il permesso del superiore, possono usare il denaro, con l’obbligo di renderne conto.
3. Per tutti, tuttavia, sia per i superiori che per gli altri frati, l’uso del denaro deve essere sempre tale che non vada oltre il modo di usarlo di coloro che sono veramente poveri.
4. Per rimanere fedeli alla povertà i frati non si rivolgano senza permesso agli amici, ai genitori e ai congiunti con la richiesta di denaro o di altre cose.
66
1. I superiori, secondo le norme emanate dal ministro provinciale con il consenso del definitorio, possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme di previdenza sociale, dove tali istituzioni sociali sono richieste o dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica che civile, per tutti o per alcune categorie, oppure se vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.
2. Evitino però accuratamente quelle assicurazioni che nel luogo dove essi dimorano sono considerate di lusso o sanno di speculazione finanziaria.
3. È tuttavia opportuno che essi, come fa la gente di modeste condizioni, depositino il denaro veramente necessario presso banche o altri simili istituti, anche con interesse limitato.
4. Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed eredità con diritti e oneri perpetui.
67
1. I frati, con la loro vita di povertà volontaria, mostrino agli uomini di essere liberi dalla cupidigia, radice di tutti i mali, e dall’ansiosa preoccupazione del domani.
2. Perciò i superiori nell’uso del denaro evitino ogni accumulo e speculazione, salvo un piccolo margine di sicurezza.
3. Nell’uso dei beni in genere, anche del denaro, le province, le fraternità e i frati seguano questo criterio preciso e pratico: il minimo necessario, e non il massimo consentito.
4. Per non diventare figli degeneri di san Francesco conservando per noi ingiustamente le cose, i beni che non sono necessari ad una fraternità vengano consegnati ai superiori maggiori per le necessità della circoscrizione o ai poveri o per il progresso dei popoli, secondo le norme fissate dal Capitolo provinciale. Su questo argomento si faccia spesso una comune riflessione nel Capitolo locale.
5. I frati nel Capitolo locale, secondo lo spirito delle Costituzioni, riflettano sul retto uso dei beni riguardo alle ricreazioni, alla quantità del vestiario, ai doni di carattere personale, ai viaggi e simili. 6. In caso di bisogno le singole fraternità della stessa area come anche le province dell’Ordine siano
pronte a condividere tra loro e con gli altri i beni anche necessari.
7. Spetta al ministro generale, con il consenso del definitorio, disporre dei beni superflui delle province.
8. Nei contratti e nelle alienazioni si osservino con esattezza le altre norme del diritto universale.
Mappa del sito | Copyright © 2006/2007 OFMCAP - Credits | Webmaster