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 Documenti  Regola e Costituzioni  Costituzioni - Capitolo X  Articolo I 
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Articolo I

Il servizio pastorale dei ministri

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1. Cristo non è venuto per essere servito ma per servire; e, per dimostrarlo, lavò i piedi agli apostoli e raccomandò loro di fare altrettanto.
2. Perciò i ministri, che sono servi degli altri, esercitino l’autorità non come padroni, ma servano gli altri frati, amministrando loro con l’esempio e con la parola lo spirito e la vita.
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1. I ministri, che dovranno render conto a Dio dei frati loro affidati, presiedano le loro fraternità con carità e spontaneamente diventino per esse modelli.
2. Perciò compiano con diligenza l’ufficio loro affidato ed abbiano sollecitudine per i frati e cura di tutte le cose, specialmente di quelle spirituali.
3. Nella preghiera intensa e con discernimento prudente, insieme ai frati cerchino la volontà di Dio. 4. Nello spirito del Vangelo favoriscano volentieri il dialogo sia comunitario che individuale con i frati ed accettino i loro consigli; tutti però siano consapevoli che, in forza dell’ufficio, la decisione ultima spetta ai superiori.
5. I ministri esortino con impegno i frati ad osservare fedelmente la nostra vita ed a favorire dovunque il bene della Chiesa.
6. Per il bene di tutta la fraternità promuovano la collaborazione di tutte le energie, soprattutto di quelli che nella casa svolgono incarichi speciali.
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1. Tutti i ministri hanno il dovere di proporre ai frati la parola di Dio e di procurar loro con sollecitudine una conveniente istruzione e formazione religiosa.
2. Questo nelle singole province può essere fatto in vari modi, secondo i luoghi e i tempi, su disposizione del ministro provinciale con il consenso del definitorio. Per esempio, con il colloquio spirituale sia individuale che nel Capitolo locale, con l’omelia ai fratelli nella celebrazione dell’Eucaristia o della parola di Dio, con lettere circolari dei superiori maggiori, con dei convegni su argomenti religiosi e francescani.
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1. I ministri, desiderando che i singoli frati corrispondano al progetto del Padre, che per amore li ha chiamati, li stimolino a cercare e compiere attivamente e responsabilmente la volontà di Dio.
2. Guidino i frati loro affidati come figli di Dio, nel rispetto della persona umana, in modo che obbediscano spontaneamente.
3. Non impongano precetti in forza del voto di obbedienza se non costretti dalla carità e dalla necessità, con grande prudenza, per iscritto o alla presenza di due testimoni.
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1. Esercitino con fermezza e insieme con mansuetudine e carità il compito, che ad essi compete in forza della Regola, di ammonire, confortare e, quando sia necessario, correggere i frati.
2. Cerchino di correggere i difetti dei singoli frati in privato con il dialogo fraterno, tenendo conto della persona e delle circostanze.
3. I frati poi accolgano volentieri la correzione fatta dai superiori a vantaggio delle loro anime.
4. I superiori parlino dei difetti e delle omissioni della fraternità con i frati stessi, soprattutto nel Capitolo locale, ed insieme cerchino ed applichino rimedi efficaci.
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1. La visita pastorale dei superiori maggiori, prescritta dalla Regola e dal diritto comune, giova molto all’animazione della nostra vita, al rinnovamento e all’unione dei frati.
2. Il ministro generale durante il periodo del suo ufficio visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri, prima di tutto per mezzo dei definitori generali.
3. Gli altri superiori maggiori facciano la visita a tutte le fraternità del loro territorio almeno due volte nel triennio.
 
4. Le viceprovince e le custodie, oltre alla visita del viceprovinciale o del superiore regolare, ogni tre anni vengano visitate dal ministro provinciale.
5. Inoltre il ministro generale, quando se ne offre l’occasione, visiti i frati delle diverse nazioni e qualche volta intervenga alle Conferenze dei superiori maggiori.
6. Anche gli altri superiori maggiori, attenti alle persone e alle opere, colgano volentieri l’occasione di incontrare i frati.
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1. I visitatori abbiano un dialogo sincero con i frati sia singolarmente che riuniti comunitariamente su tutte le cose spirituali e temporali che servono a tutelare e a far crescere la vita dei frati; né trascurino la visita delle case.
2. Agiscano nella comprensione totale, adattandosi ai tempi e alle condizioni delle diverse regioni, in modo che i frati manifestino con libertà e sincerità il loro parere ed insieme cerchino ciò che porta al rinnovamento costante della nostra vita e allo sviluppo dell’attività.
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1. Al termine della visita, il visitatore delegato ne invii la relazione completa al rispettivo superiore.
2. I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti di tempo determinati dal visitatore, informino il proprio superiore immediato di quanto hanno messo in atto dopo la visita e come è stato eseguito quanto dalle Costituzioni è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.
3. I superiori maggiori una volta durante il triennio inviino al rispettivo superiore una relazione sullo stato della propria circoscrizione.
 
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